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Stato Civile
Iscrizione all'Anagrafe Consolare - A.I.R.E.
A.I.R.E. significa Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. E stata
istituita nel 1988 ed e parte integrante dell’anagrafe italiana. Contiene
i dati di tutti i cittadini che risiedono all’estero.
E importante iscriversi all’A.I.R.E. per vari motivi.
- viene garantito e facilitato l’esercizio dei vostri diritti politici
- vengono forniti servizi amministrativi e interventi di assistenza direttamente
presso il vostro Consolato
- numerosi servizi possono essere forniti solo a chi si e iscritto all’A.I.R.E.
Chi deve iscriversi all’A.I.R.E.
- i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero
per piu di un anno
- le persone nate all’estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana,
perche figli di cittadini italiani
- le persone che hanno acquistato la cittadinanza italiana all’estero.
Chi non deve iscriversi all’A.I.R.E.
- Chi si trasferisce temporaneamente per meno di un anno; - I dipendenti dello
Stato inviati all’estero per motivi di servizio.
Come ci si iscrive all’A.I.R.E.
Per iscrivervi dovete venire in Consolato (link cartina), portando con voi:
- il vostro Passaporto italiano valido
- un documento che dimostri la vostra stabile e legale residenza all’estero
(per esempio la vostra Alian Registration Card)
Non e necessario che veniate assieme ai vostri familiari, e sufficente un componente
della famiglia per iscrivere tutti gli altri.
Ricordatevi di comunicarci (anche per posta), i cambiamenti riguardanti la
composizione della vostra famiglia e il vostro recapito per consentirci di mantenere
sempre aggiornate le vostre pratiche. Cosi facendo facilitate e velocizzate l’erogazione
di tutti i servizi sia in Italia che qui in Giappone.
Nascita
È cittadino italiano ogni figlio che abbia almeno un genitore cittadino
italiano.
Se la nascita è avvenuta nella circoscrizione del Consolato Generale d’Italia
in Osaka
(Prefetture di Osaka, Kyoto, Shiga, Hyogo, Wakayama, Mie, Nara, Toyama, Gifu,
Aichi,
Ishikawa,
Fukui,
Okayama, Shimane, Tottori, Hiroshima, Yamaguchi, Ehime,
Kouchi,
Kagawa,
Tokushima, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Okinawa)
è necessario portare o inviare al Consolato:
- Il “Registro di Famiglia” (Kosekitohon) (nel caso in cui uno
dei genitori sia giapponese)
- Il certificato di “Accettazione della denuncia di nascita” (Jurishomeisho)
o, nel caso in cui nessuno dei genitori sia giapponese, certificato di nascita
completo con certificato medico (Shusseitodoke/shusseishomeisho – foglio
formato A3)
I documenti devono essere originali muniti di “Apostille”
del Ministero degli Esteri giapponese ed accompagnati dalla traduzione letterale
in lingua italiana e dalle fotocopie dei documenti con annotazione della pronuncia
accanto ai nomi ed indirizzi.
È neccessario inoltre compilare il modulo
allegato e presentarlo a questo Consolato Generale, che provvederà a trasmettere
l’atto di nascita in Italia al competente Comune per la trascrizione nei
registri di Stato Civile.
Nel caso in cui il padre sia italiano e la madre giapponese, si fa presente
che il certificato di nascita rilasciato dal comune giapponese verrà trascritto
nel registro degli atti di nascita del Comune italiano COSÌ COM’È.
Qualora nel certificato risulti che il neonato italiano abbia il cognome della
madre giapponese, sarà con questo cognome che verrà trascritta la
nascita in Italia.
Se i genitori desiderano che il figlio abbia il cognome italiano, nel modulo allegato
deve essere inclusa la frase di richiesta di rettifica del cognome.
Su richiesta del padre italiano, la trascrizione di nascita può essere
effettuata direttamente con il cognome del padre scegliendo una delle seguenti
due opzioni:
1. ASSUNZIONE DA PARTE DELLA MADRE GIAPPONESE DEL COGNOME DEL MARITO PRIMA
DELLA NASCITA DEL FIGLIO.
Questa è una procedura semplice, ai sensi dell’ordinamento giapponese,
entro i 6 mesi successivi al matrimonio con un cittadino straniero.
Si può cambiare il cognome anche successivamente in qualsiasi momento facendone
richiesta al competente Tribunale della Famiglia.
Si possono chiedere informazioni presso il comune giapponese.
2. DENUNCIA TEMPESTIVA DI NASCITA DELLA PARTE INTERESSATA.
È sempre possibile avvalersi della possibilità di dichiarare la
nascita PRESSO IL CONSOLATO GENERALE ENTRO IL DECIMO GIORNO DALLA DATA DELLA NASCITA.
Tale dichiarazione viene fatta da uno dei genitori o un loro procuratore.
Chi fa la denuncia deve sapere l’italiano, portare un documento di identità
e il certificato di nascita del comune giapponese completo con certificato medico
(shusseitodoke/shusseishomeisho – foglio formato A3) ed apostille.
Matrimonio
Per poter celebrare il matrimonio in Giappone, sia che questo
si svolga presso un Comune giapponese o presso il Consolato, e’ necessario
innanzitutto che il cittadino italiano richieda le pubblicazioni di matrimonio.
Tuttavia, solo i cittadini italiani residenti in Giappone e iscritti all’AIRE
presso questo Consolato Generale possono rivolgersi a questo Ufficio consolare
per richiedere le pubblicazioni di matrimonio (che saranno affisse all’Albo
consolare) al fine di poter poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere
competenti o presso il Consolato.
Invece, i connazionali residenti in Italia
dovranno richiedere le pubblicazioni di matrimonio al proprio Comune
di residenza, o direttamente o mediante procura speciale
da firmare in Consolato. Trascorsi gli
otto giorni previsti dalla normativa vigente per l’affissione delle pubblicazioni,
il Comune italiano (o il Consolato competente) dovra’ trasmettere a questo
Consolato Generale il “certificato di eseguite pubblicazioni” e
questo Ufficio rilascera’ il “certificato
di abilita’ a contrarre matrimonio”, con il quale sara’ possibile
sposarsi davanti alle Autorità straniere.
ATTENZIONE:
Nel caso gli interessati non possano recarsi personalmente presso il Comune
italiano (o altro Consolato competente) per la richiesta delle pubblicazioni,
possono delegare una terza persona tramite una “procura speciale” che
sara’ redatta in questo Ufficio.
Per la richiesta delle pubblicazioni (sia che debbano essere richieste a questo
Consolato, sia ad altro Ufficio competente, in Italia o altrove), e’ necessario
che il cittadino italiano presenti un certificato contestuale di nascita, cittadinanza,
residenza e stato libero (autocertificabile con questo modulo), mentre il cittadino
giapponese deve presentare i seguenti tre documenti:
- registro di famiglia (Koseki Tohon);
- certificato di residenza (Juminhyo);
- certificato di capacita’ matrimoniale (Konin Joken Gubi shomeisho).
ATTENZIONE:
tutti e tre i certificati giapponesi dovranno recare la cosiddetta ”apostille” che
consiste nella legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri giapponese
e inoltre devono essere tradotti in italiano da un traduttore che dovra’ poi
recarsi in Consolato e compilare il “verbale di traduzione giurata”.
Nel caso in cui il cittadino italiano voglia sposarsi con un cittadino di
altri Paesi (diversi dal Giappone), quest’ultimo dovra’ presentare
i seguenti documenti per la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio:
- certificato di nascita, rilasciato dall’autorita’ del proprio
Paese, munito di apostille (o legalizzazione consolare, a seconda degli Stati)
e tradotto in italiano con “traduzione giurata” da effettuarsi
presso il Consolato italiano competente per territorio;
- nulla-osta rilasciato dal proprio Consolato in Giappone, tradotto in italiano.
Dopo che saranno state eseguite le pubblicazioni di matrimonio (presso questo
Consolato o presso altro Ufficio competente in base alla residenza del cittadino
italiano, come innanzi spiegato), il Consolato rilascera’ il “certificato
di abilita’ a contrarre matrimonio”, con il quale il cittadino
italiano potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.
Il matrimonio può essere celebrato non prima del quarto giorno dopo
che sono state completate le pubblicazioni e non oltre il 180’ giorno
successivo, pena la perdita di validita’ delle pubblicazioni stesse.
Ad avvenuta celebrazione del matrimonio presso il Comune giapponese, sarà necessario
inviare al Consolato Generale il relativo "Certificato di accettazione
di atto di matrimonio" (kon-in todoke juri shomeisho) munito anch'esso
di "Apostille" rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri giapponese
e poi il Consolato provvederà a trasmettere il certificato al Comune
italiano di ultima residenza (o al Consolato italiano di ultima residenza AIRE),
per la successiva trascrizione.
Premesso che il matrimonio contratto all’estero dal cittadino italiano
e' considerato valido, (purché sia stato celebrato secondo le forme
stabilite dall’ordinamento locale e non siano state violate le condizioni
considerate essenziali dalla legge italiana ed in particolare gli artt. 84-89
del Codice Civile), si fa presente che e’ possibile, per i soli cittadini
italiani residenti in Giappone e iscritti all’AIRE presso questo Consolato
Generale, richiedere il matrimonio consolare, celebrato dal Console Generale,
in qualita’di Ufficiale di stato civile. La celebrazione del matrimonio
e' pubblica e si svolge all’interno del Consolato, nel giorno fissato
dai nubendi (la data deve essere compresa tra il quarto e il centottantesimo
giorno successivo alla pubblicazione). La cerimonia si svolge alla presenza
di almeno due testimoni e del Console Generale che, per l’occasione,
indossa la sciarpa tricolore.
Divorzio
Il divorzio pronunciato dalle competenti autorita giapponesi,
secondo le norme stabilite dalla legge locale, deve essere trascritto presso il
Comune italiano. A tal fine si deve fornire al Consolato la sentenza in originale,
divenuta definitiva, con l’”Apostille”
del Ministero degli Esteri giapponese, tradotta in lingua italiana.
Qualora non sia stata emessa una sentenza e' possibile fornire il Registro di
Famiglia e la denuncia di accettazione di divorzio, recanti l’”Apostille”
del Ministero degli Esteri giapponese e tradotti in lingua italiana.
In Giappone esistono tre procedure di divorzio.
1) Divorzio consensuale:
La richiesta di divorzio e' presentata da entrambi i coniugi all’Ufficio
Anagrafe del Comune di residenza degli interessati. Il Comune rilascia un Certificato
di accettazione della denuncia di divorzio consensuale e il divorzio viene annotato
nel Registro di Famiglia (Stato di Famiglia).
2) Divorzio non consensuale:
La richiesta di divorzio e' presentata al Tribunale Familiare. La sentenza, pronunciata
da un Giudice Conciliatore e divenuta definitiva, viene annotata nel Registro
di Famiglia degli interessati.
3) Divorzio con procedimento civile:
La richiesta di divorzio è presentata alla Corte Distrettuale.
La sentenza, pronunciata da un giudice e divenuta definitiva, viene annotata
nel registro di Famiglia degli interessati.
Poiche in Italia il divorzio e' pronunciato da un Tribunale, il primo tipo di
sentenza , (Divorzio consensuale) non essendo conforme all’ordinamento italiano,
non e' trascrivibile da parte del Comune italiano.
Domande e Risposte
- Cos’è l’Ufficio di Stato Civile e quali sono le sue funzioni principali?
L’Ufficio di Stato Civile è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza di rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo. In particolare gli uffici consolari ricevono e trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione gli atti emessi dalle Autorità straniere.
(N.B. Per quanto riguarda la cittadinanza e le relative normative, consultare il capitolo dedicato specificatamente a questa tematica).
- Quali altre funzioni sono di competenza dell’Ufficio di Stato Civile?
Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell'espletamento delle seguenti pratiche:
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· Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
· Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
· Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, perché ridicolo o vergognoso, alle prefetture competenti;
· Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.
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- Quali requisiti occorrono per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile?
Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all'estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).
L'A.I.R.E. è lo schedario che raccoglie i nominativi dei cittadini italiani trasferiti all'estero e di quelli che - nati e residenti all'estero - hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Ogni cittadino italiano può iscriversi gratuitamente presso i Consolati e il suo nome viene conseguentemente registrato presso l’A.I.R.E. del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio.
- Cosa occorre fare per iscriversi all’A.I.R.E.?
Per iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero il cittadino italiano deve presentarsi entro 90 giorni dal trasferimento nel Paese straniero presso l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione è immigrato per presentare la dichiarazione d'immigrazione. Per ottenere l’iscrizione, occorre esibire i seguenti documenti
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· Carta d’identità o passaporto italiano valido (per i paesi non aderenti all’UE);
· prova/e della stabile e legale residenza all'estero;
· documento di riconoscimento. |
Il Consolato provvede poi al successivo inoltro al Comune ( anche se il cittadino ha già dato comunicazione al suo Comune di residenza prima della partenza, l'iscrizione all'A.I.R.E. non diviene effettiva fino alla conferma da parte del consolato italiano del paese estero di trasferimento e dietro presentazione di idonea documentazione).
(N.B. In ogni caso, non è prevista alcuna sanzione né la decadenza della cittadinanza per la mancata iscrizione o per l'iscrizione tardiva).
- Perché è importante per un italiano residente all’estero iscriversi all’A.I.R.E.?
L’iscrizione all’A.I.R.E. è molto importante per ottenere certificati anagrafici ed altri documenti e per mantenere i diritti elettorali all’estero. Inoltre, solo gli iscritti all'AIRE possono godere dei servizi consolari per i quali è richiesta la residenza all'estero e delle agevolazioni burocratico-amministrative.
Per agevolare il rilascio dei certificati, è tuttavia necessario avere cura di far pervenire al Comune italiano dove si è iscritti all'AIRE tempestivamente, tramite Consolato, tutte le eventuali variazioni di stato civile (nascite, matrimonio, morti) che si verifichino all'estero, nonché il cambiamento d'indirizzo (quest'ultimo è fondamentale affinché si possa ricevere tempestiva notizia della data di ogni consultazione elettorale).
- Come si comunicano in Italia le variazioni di Stato Civile e quali documenti occorrono?
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• NASCITA
- Come si registra la nascita in Italia del figlio di un cittadino italiano all’estero?
I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Questo anche nel caso in cui il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza in quanto viene trasmessa ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino.
Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti:
· atto di nascita ,emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente della circoscrizione, munito di traduzione in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale, e legalizzato presso il Ministero degli Esteri straniero (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del ‘61);
· documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana)
• MATRIMONIO E DIVORZIO
- Come si registra in Italia il matrimonio all’estero di cittadini italiani?
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.
Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato, in quest’ultimo caso sempre che non vi si oppongano le leggi locali.
Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.
Sarà cura dell’interessato poi presentare al consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.
- Come si registra in Italia una sentenza di divorzio pronunciata all’estero?
Prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. I documenti che occorrono per la trascrizione sono:
· la sentenza passata in giudicato (originale o copia autenticata);
· la traduzione ufficiale della sentenza;
· la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (disponibile presso il Consolato Generale);
· una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Questi documenti debbono essere in copia certificata conforme con bollo autentico del Tribunale.
Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.
• MORTE
- Come si registra in Italia il decesso di un italiano residente all’estero?
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per registrare il decesso sono:
· atto di morte emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti);
· documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana.
Gli atti di morte degli ex cittadini italiani possono essere inviati comunque ai comuni competenti per la annotazione nei registri di stato civile. |
N.B. tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.
Si consiglia vivamente di consultare previamente le pagine web degli uffici consolari o interpellarli telefonicamente al fine di verificare la necessità di eventuali legalizzazioni da apporre sui documenti.
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- Ambasciata d'Italia a Tokyo
Istituto Italiano di Cultura di Tokyo
Istituto Italiano di Cultura - sezione di Kyoto
I.C.E.
E.N.I.T.
Ministero degli Affari Esteri
Agenzia delle Entrate (informazioni per residenti all'estero)
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Unione Europea
Consiglio d'Europa
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