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Consolato Generale d'Italia, Osaka
TWIN 21 MID Tower 31F,
2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6131 Japan


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Patenti di guida

Domande e risposte

L’Autorita' consolare puo' rinnovare le patenti italiane intestate a connazionali residenti all’estero, regolarmente iscritti all’AIRE o dimoranti all’estero per un periodo di almeno sei mesi, o per i quali sia stata avviata la procedura di iscrizione all’AIRE.

Non si possono invece rinnovare all’estero le patenti italiane scadute da piu' di tre anni e le patenti internazionali.

Per ottenere il rinnovo occorre presentare:

- la patente italiana

- un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia dell’Autorita' consolare:

Dr. Tomio Wada
c/o Twin Harutsugu Clinic
Twin 21 MID Tower, 21st floor,
2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, 540-0001
tel.: 06.69491114 - fax: 06.69490008

Il rinnovo della patente e' a pagamento.


Domande e Risposte

- Come si devono comportare i cittadini italiani che intendono guidare all’estero? Che tipo di patente di guida occorre?
I cittadini italiani che intendono guidare all’estero sono soggetti a regole differenti a seconda che guidino:
• PAESI APPARTENENTI ALL’UE

 

- È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che soggiornano TEMPORANEAMENTE in uno Stato appartenente all’UE?
Sì, i cittadini italiani che soggiornano temporaneamente in un Paese dell’UE possono utilizzare la patente di guida ottenuta in Italia in quanto, ai sensi della Direttiva CEE 91/439, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

- È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che acquistano la RESIDENZA in uno Stato appartenente all’UE?
Per i cittadini italiani che acquistano la residenza all’estero in un Paese UE , esistono due possibilità:
1. convertire la patente di guida italiana nella patente equipollente del Paese di residenza. La conversione consiste nel rilascio di una patente estera corrispondente a quella italiana.
2. conservare la patente originaria facendola però riconoscere, ma solo entro i 90 giorni dall’acquisizione della residenza. Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente italiana.

- Cosa si deve fare per richiedere la CONVERSIONE della patente?
Per convertire la patente in una equipollente in uno Stato appartenente all’UE, occorre presentarsi presso l’Ufficio Consolare competente per la circoscrizione in cui si è residenti con la seguente documentazione:

· l’apposito modulo previsto per convertire le patenti di guida estere debitamente compilato(disponibile presso l’Ufficio Consolare);
· la patente italiana;
· la carta d’identità;
· una fotografia formato tessera.

- È possibile RINNOVARE la patente italiana?
Secondo la normativa vigente, i Consolati sono ora autorizzati a rinnovare le patenti italiane scadute da non più di tre anni. Per il rinnovo è necessario recarsi dal medico di fiducia del Consolato che compilerà un certificato su apposito modulo. Successivamente il Consolato provvede al rinnovo della patente secondo le modalità prescritte dal Codice della Strada italiano. Il costo della visita medica è a carico dell'interessato.

- Cosa bisogna fare in caso di furto o smarrimento della patente italiana?
In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i cittadini italiani stabilmente residenti in uno Stato appartenente all’UE possono rivolgersi alla competente Rappresentanza Diplomatica per un DUPLICATO presentando i seguenti documenti:
· Documento di identità;
· Carta di soggiorno;
· Giustificativi di domicilio;
· Dichiarazione di perdita o furto rilasciata dalla Polizia;
· Attestazione della Autorità italiana (Prefettura o Motorizzazione Civile che a suo tempo aveva rilasciato la patente iniziale con la quale viene confermato il rilascio della patente, con data e validità e relativa specifica del tipo ( A, B, C, D);
· 2 Fotografie formato tessera.

(N.B. Uno svantaggio per il cittadino italiano che risiede all’estero conservando la sua patente originaria senza convertirla e senza procedere ad alcun riconoscimento, è la possibilità di inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento o furto della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari. E' pertanto opportuno che il cittadino, non appena in possesso della Carta di Soggiorno, provveda quantomeno a registrare il possesso della propria patente italiana presso la competente Prefettura).


• PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA FIRMATARI DI ACCORDI CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLE PATENTI

 

- È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che soggiornano TEMPORANEAMENTE (residenza inferiore ad 1 anno) in uno Stato NON appartenente all’UE e firmatario di accordi con l’Italia in merito alle patenti di guida?
Dipende. Alcuni Paesi firmatari di accordi con l’Italia sulle patenti di guida riconoscono la patente di guida italiana senza richiedere altri documenti (Marocco e Kenia riconoscono la patente italiana solo nel caso di soggiorni di periodi limitati). Negli altri Paesi (ad esempio Giappone, Taiwan e Sri Lanka)occorre, invece, essere in possesso della Patente Internazionale.

- Che cos’è la Patente Internazionale e come si ottiene?
La Patente Internazionale è un documento internazionale di guida solitamente della validità di un anno che può essere richiesto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile presentando originale e fotocopia della patente italiana.E' sufficiente anche delegare a tale scopo un'autoscuola o un'agenzia di pratiche auto.

- È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che acquistano la RESIDENZA in uno Stato NON appartenente all’UE e firmatario di accordi con l’Italia in materia di conversione delle patenti?
No. Nel caso in cui desiderino acquisire la residenza anagrafica nel Paese extraeuropeo firmatario di accordi con l’Italia in materia di conversione delle patenti o se vi risiedono da più di un anno, i cittadini italiani devono convertire la patente.

- Cosa si in tende per “conversione della patente” e come si effettua questa operazione?
La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente estera corrispondente a quella italiana.
La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate da quegli Stati esteri con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.
Per ottenere la conversione della patente italiana, occorre recarsi alla Prefettura competente per territorio di residenza con la seguente documentazione:

· patente italiana originale;
· traduzione dei dati contenuti nella licenza di guida nella lingua del Paese di residenza;
· passaporto;
· permesso di soggiorno;
· giustificativi di domicilio;
· una fotografia formato tessera.

Inoltre, il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada, ma senza sostenere alcun esame di guida.

- Se si chiede la conversione della patente, cosa succede alla patente italiana?
La maggioranza degli accordi bilaterali in materia di conversione delle patenti prevede che le Autorità del Paese di residenza, una volta rilasciata la patente estera ai titolari di patente italiana in corso di validità, comunichino l'avvenuta conversione alle competenti Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane; queste ultime devono darne notizia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, che procede alla revoca di tale patente, cosi' come previsto dall'art.130 del Codice della Strada. Pertanto, i cittadini titolari di patente italiana devono far pervenire alla Rappresentanza diplomatica italiana il documento di guida italiano che viene restituito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e revocato.

- In caso di rientro in Italia, è possibile riottenere la patente italiana?
Qualora i cittadini italiani titolari di una patente estera ritornino in Italia per vacanza o per breve soggiorno, è sufficiente che presentino una traduzione ufficiale di tale patente. Se il ritorno in Italia è definitivo, occorre richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sostituzione di una precedente patente italiana. I cittadini italiani riceveranno ai sensi dell'art.136.5 del Codice della Strada una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria.

- Quali sono gli Stati con cui l’Italia ha firmato accordi di reciprocità in materia di conversione delle patenti?
Possono convertire la patente italiana i cittadini italiani che decidono di risiedere in uno dei seguenti Stati (elenco aggiornato al Novembre 2003): Algeria, Corea del Sud, Croazia, Filippine, Giappone, Islanda, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Polonia, Principato di Monaco, Romania, San Marino, Slovenia, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria.

- Ci sono degli Stati con cui l’Italia ha firmato accordi di reciprocità in materia di conversione delle patenti SOLO per alcune categorie di cittadini? Quali?
Possono convertire la patente italiana solo alcune categorie di cittadini che decidono di risiedere in uno dei seguenti Stati:

· Canada: patente italiana convertibile solo per personale diplomatico e consolare;
· Cile: patente italiana convertibile solo per personale diplomatico e i relativi familiari;
· Stati Uniti: patente italiana convertibile solo per personale diplomatico e consolare;
· Zambia: patente italiana convertibile solo per cittadini in missione governativa e relativi familiari.

- È possibile RINNOVARE la patente italiana e quali documenti occorrono?
Se i cittadini italiani che si trovano in un Paese extraeuropeo sono iscritti all'A.I.R.E. o se e' stata avviata la procedura di iscrizione, oppure se prevedono di soggiornarvi per più' di sei mesi, il Consolato può rinnovare la patente italiana, a condizione che essa non sia stata revocata a seguito di conversione . Il Consolato NON può invece rinnovare all'estero le patenti italiane scadute da più di tre anni e le patenti internazionali. Per ottenere il rinnovo della patente di guida italiana, occorre presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:

· la patente italiana;
· un certificato medico rilasciato da un medico legale o dal medico di fiducia del Consolato.

- Cosa bisogna fare in caso di furto o smarrimento della patente italiana?
In caso di furto o smarrimento della patente italiana, occorre recarsi presso le competenti Autorita' di Polizia per denunciarne la perdita. La Polizia rilascerà, su richiesta, una copia della denuncia. Quest'ultima, per essere riconosciuta in Italia, deve essere "apostillata" dal Ministero degli Affari Esteri del Paese extraeuropeo in cui ci si trova ed essere tradotta in lingua italiana con traduzione giurata. La denuncia di smarrimento deve poi essere presentata alle competenti Autorita' italiane che provvedono all'emissione di una nuova patente in sostituzione di quella persa. Il Consolato invece non può rilasciare una nuova patente ne' accettare denunce di smarrimento.


• PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLE PATENTI

 

- È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che soggiornano TEMPORANEAMENTE (residenza inferiore ad 1 anno) in uno Stato NON appartenente all’UE e NON firmatario di accordi con l’Italia in merito alle patenti di guida?
No. Se si soggiorna in uno Stato extraeuropeo non firmatario di accordi con l'Italia occorre guidare provvisti:

· della propria patente;
· della Patente Internazionale.

- È sufficiente la patente ottenuta in Italia per i cittadini italiani che acquistano la RESIDENZA in uno Stato NON appartenente all’UE e NON firmatario di accordi con l’Italia in materia di conversione delle patenti?
No. Se si risiede in uno Stato extraeuropeo non firmatario di accordi in materia con l’Italia e si vuole prendere la patente, è necessario sostenere di nuovo nel Paese di residenza gli esami teorici e pratici per conseguirla.

 

 
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Japanese


Links:
Ambasciata d'Italia a Tokyo

Istituto Italiano di Cultura di Tokyo

Istituto Italiano di Cultura - sezione di Kyoto

I.C.E.

E.N.I.T.

Ministero degli Affari Esteri

Agenzia delle Entrate (informazioni per residenti all'estero)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Unione Europea


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