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LA CITTADINANZA ITALIANA

Domande e risposte

Secondo l'ordinamento italiano, la cittadinanza si trasmette "iure sanguinis". E', dunque, cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita, colui che nasce da almeno un genitore cittadino italiano, mentre non é cittadino colui che é nato in Italia da genitori stranieri.


La cittadinanza italiana é regolata dalla legge 15 febbraio 1992, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 1992 ed entrata in vigore il 15 agosto 1992. Questa legge ha generalizzato il principio della cittadinanza multipla, prevista dalla precedente normativa solo in casi particolari. Di conseguenza, chi ha acquistato una cittadinanza straniera dopo il 14 agosto 1992 non perde più automaticamente la cittadinanza italiana. Di converso, chi per esempio ha acquistato un'altra cittadinanza prima del 15 agosto 1992, ha perduto la cittadinanza italiana alla data in cui ha acquistato la cittadinanza straniera.


Considerata la complessità della materia e l'impossibilità di contemplare ogni possibile casistica, si consiglia di sottoporre ciascun singolo caso alla valutazione diretta di questo Consolato.


ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA


CITTADINANZA "Iure Sanguinis"


E' cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita, chi nasce da genitori cittadini italiani. Poiché la donna trasmette la cittadinanza solo a partire dal 1° gennaio 1948, chi é nato prima di quella data può ricevere la propria cittadinanza esclusivamente dal padre, mentre chi é nato dopo, la può ricevere indifferentemente sia dal padre, che dalla madre. La trasmissione di cittadinanza non prevede limiti di generazione ma, all'opposto, non consente salti di generazione: se il nonno non trasmette la cittadinanza al padre, questi non la può trasmettere al figlio. Chi per esempio é nato in Giappone é, di norma, cittadino italiano se i genitori erano italiani al momento della sua nascita e non ha acquistato prima del 15 agosto 1992 un'altra cittadinanza oltre a quella giapponese oppure non ha formalmente rinunciato a quella italiana.


Pur essendo automatica, per esplicare i propri effetti giuridici, la trasmissione della cittadinanza é subordinata alla registrazione in Italia.


Il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette ai propri figli minorenni se con lui conviventi.


CITTADINANZA PER RESIDENZA


La cittadinanza italiana può essere acquistata, su domanda formale, dopo i seguenti periodi di residenza legale ed effettiva in Italia:


ex-cittadino italiano che aveva perduto la cittadinanza italiana 1 anno


cittadino straniero i cui ascendenti erano cittadini italiani (nonno, padre): 3 anni


cittadino di un paese membro dell'Unione Europea: 4 anni


cittadino di un Paese non membro dell'Unione Europea: 10 anni


L'ex cittadino che intenda riacquistare la cittadinanza italiana deve però prima provvedere alla registrazione in Italia della sua perdita della cittadinanza italiana per naturalizzazione.


CITTADINANZA PER MATRIMONIO


Il coniuge straniero di un italiano, cittadino da almeno tre anni, può acquistare la cittadinanza italiana su domanda dopo:


tre anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero


sei mesi dalla data del matrimonio e della residenza in Italia, se residente in Italia


La domanda, trasmessa tramite il Consolato al Ministero dell'Interno a Roma, ha una durata di trattazione di circa 2 anni, al termine dei quali il Ministero dell'Interno trasmette il decreto di naturalizzazione.

La donna straniera che ha contratto matrimonio con un cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 ha, di norma, acquistato automaticamente la cittadinanza italiana.


ALTRE MODALITÀ DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA


La cittadinanza italiana può essere acquistata per altri motivi quali il servizio militare e per eminenti servizi resi alla Stato Italiano.


RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA


Chi aveva perduto la cittadinanza italiana per averne acquistato volontariamente una straniera prima del 15 agosto 1992, ha avuto facoltà di riacquistarla, pur rimanendo all'estero, sottoscrivendo presso il Consolato ed entro il termine del 31 dicembre 1997, una dichiarazione formale. Gli effetti giuridici di questo riacquisto decorrono dal giorno successivo a quello in cui l'interessato ha firmato la dichiarazione a condizione che egli abbia presentato tutta la documentazione prevista dalla legge. In caso contrario, la pratica rimane sospesa sino alla presentazione della documentazione mancante.


Pertanto, coloro che hanno sottoscritto la dichiarazione, ma non hanno ancora presentato tutta la documentazione richiesta, non sono ancora diventati cittadini italiani. Costoro sono invitati a contattare il Consolato sia per perfezionare il loro riacquisto che, eventualmente, per dichiarare per iscritto la propria rinuncia.


Chi non si è avvalso della possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana, può ridiventare cittadino italiano dopo un anno di residenza legale ed effettiva in Italia.


PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA


Con l'entrata in vigore della nuova legge, la cittadinanza italiana può essere persa esclusivamente su rinuncia formale a condizione di essere in possesso di un'altra cittadinanza. La rinuncia avviene tramite una dichiarazione da firmare in Consolato.


Il cittadino italiano però, che ha acquistato una cittadinanza straniera prima del 15 agosto 1992, ha, di norma, perduto la propria cittadinanza italiana. Egli é dunque cittadino straniero a meno che non abbia riacquistato successivamente la propria cittadinanza italiana.


Egli aveva l'obbligo di informare il Consolato del proprio acquisto della cittadinanza straniera. Coloro che non lo avessero fatto, sono tenuti a portare in Consolato, ora per allora, il proprio certificato di cittadinanza giapponese assieme ad un documento italiano (vecchio passaporto o certificato di nascita). Nel caso che la naturalizzazione fosse avvenuta nel corso della minore età, sarà necessario presentare anche i certificati di cittadinanza giapponese dei propri genitori.

DOPPIA CITTADINANZA

Ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cittadino italiano che acquista o riacquista una cittadinanza straniera - DOPO IL 15 AGOSTO 1992 - conserva quella italiana.

Coloro i quali hanno acquistato una cittadinanza straniera precedentemente al 31 marzo 2001,devono darne comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza ovvero, se residenti all'estero, all'autorità consolare competente. La dichiarazione può essere trasmessa anche per posta, unitamente all'iscrizione all'AIRE ed ai seguenti documenti:

copia del passaporto italiano;
copia del certificato di naturalizzazione straniera;
patente di guida del luogo di residenza.
Il connazionale che ha acquistato una cittadinanza straniera dopo il 31 marzo 2001, non e' piu' obbligato a comunicarlo alle autorita' diplomatico-consolari.

Per informazioni piu' generali potete consultare le pagine web Servizi Consolari del Ministero dell'Interno http://pers.mininterno.it/cittad

Domande e Risposte

- Cosa si intende per "cittadinanza italiana"?
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, in contrasto con la legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali, come recita il 3° comma dell’art.26 della legge n.91/92. (v. al riguardo Convenzione di Strasburgo del 06.05.1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima).

- Come si acquista la cittadinanza italiana?
• MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

 

1. Per filiazione
2. Per nascita sul territorio italiano
· in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono; · nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
3. Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (ne caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
4. Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato CivileSe l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione)

• MODALITÀ D'ACQUISTO A DOMANDA

 

1. Dichiarazione di volontà dell’interessato
- Quali requisiti sono richiesti?
Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa): · svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane; · assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero; · risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età. Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

2. Matrimonio con cittadino\a italiano\a
- Quali requisiti sono richiesti?
· residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero;
· validità del matrimonio;
· assenza di condanne penali;
· assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

- A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza?
La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.

3. Naturalizzazione
- Quali requisiti sono richiesti?
· dieci anni di residenza legale;
· reddito sufficiente;
· assenza di precedenti penali;
· rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).

- In quali casi si può ottenere la cittadinanza anche senza la residenza decennale in Italia?
Il numero di anni può essere abbreviato a:
· tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
· quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
· cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
· sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
· non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

- A chi va indirizzata la richiesta di cittadinanza?
La domanda dello straniero va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

• DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA PREFETTURA

 

- Quali documenti sono necessari per la richiesta d’acquisto di cittadinanza?

· Documenti AUTOCERTIFICABILI
1. Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);
2. Certificato di Stato di famiglia (in bollo);
3. Certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);
4. Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

· Documenti NON AUTOCERTIFICABILI
1. richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;
2. atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
3. Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);
4. Autorizzazione alle competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;
5. Certificato di svincolo dalla cittadinanza di origine tranne nel caso in cui la propria cittadinanza non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera;
6. Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia).
7. Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:
· Carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio in relazione alla località di residenza dell’interessato;
· Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato.
· Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

N.B. Il richiedente, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso!

- Come si perde la cittadinanza italiana?
Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza:
1. Automaticamente
- per arruolamento volontario nell’esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
- in caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza.

2. Per rinuncia
- l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, può rinunciare alla cittadinanza italiana sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;
- il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana;
- il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, può rinunciarvi alla condizione che detenga un’altra cittadinanza.

N.B. Il minorenne non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde o riacquista una cittadinanza straniera.

- Come si riacquista la cittadinanza italiana?
1. Automaticamente
- dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.

2. Con domanda
- prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
- presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
- mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.

- Quando è necessario effettuare l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana?
Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertare la discendenza e avere la conferma che gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. Se si tratta di ascendenza materna, la cittadinanza è trasmessa solo per i nati a decorrere dal 1.1.1948. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia, l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

- Si può mantenere una cittadinanza straniera in contemporanea a quella italiana?
L’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana, ad eccezione che la cittadinanza acquistata sia quella di uno dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia. (La Francia prevede alcune eccezioni per i casi di naturalizzazione agevolata previsti dal II protocollo di Emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 24.03.1995).

- Le donne sposate con uno straniero perdono la cittadinanza italiana?

 

· Le donne sposate prima del 1°.1.1948 con stranieri e acquisenti automaticamente la cittadinanza del marito per matrimonio, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una semplice dichiarazione. · Le donne che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio contratto dopo 1°.1.1948, comunque non perdono la cittadinanza italiana per il fatto dell’acquisto automatico della cittadinanza straniera del marito.

 
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