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Consolato Generale d'Italia, Osaka TWIN 21 MID Tower 31F, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6131 Japan |
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AUTOCERTIFICAZIONIDomande e risposteA seguito dell’entrata in vigore della legge n.127 del 15.5.1997 (nota
anche come "legge Bassanini"), successivamente integrata dalla legge
n. 191 del 16.6.1998 e dal Testo Unico DPR n. 445 del 28.12.2000, il cittadino
italiano, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, può comprovare
con dichiarazioni da esso sottoscritte e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali: data e il luogo di nascita; i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione
alle scuole di ogni ordine e grado ed all’università e quelli che
devono essere presentati a qualsiasi titolo agli uffici della motorizzazione civile;
L'autocertificazione si applica ad atti o fatti riscontrabili in Italia, ad esempio, nascite, matrimoni, morti avvenute in Italia o, se avvenute all'estero, già trascritte nei registri di Stato Civile. Possono usufruire dell'autocertificazione i cittadini italiani e dell'Unione Europea, nonché i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani. Il Consolato ai sensi della normativa vigente si riserva di effettuare verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dal richiedente. Qualora dette dichiarazioni si riferiscano a stati, fatti o qualità personali certificabili o attestabili da autorità straniere, il Consolato richiederà la consegna della documentazione straniera corredata dalla necessaria Apostille (ad esempio, certificati di nascita, matrimonio, morte, sentenze di divorzio). Domande e Risposte- Cosa si intende per “autocertificazione” e da quali norme è regolata in Italia?Per "autocertificazione" si intende “la certificazione prodotta dall’interessato in sostituzione della normale certificazione” (art.2, legge. .15/1968), e rappresenta cioè la possibilità per il cittadino di fornire le stesse notizie presenti in un registro pubblico in modo più semplice e con meno oneri. Le norme sulle autocertificazioni sono contenute nella legge n.15/1968 (art. 2) e sono poi state raccolte nel più recente DPR 8/12/2000 n. 445 ("Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"), che ha ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificati. - Chi può avvalersi della possibilità di fornire autocertificazioni? La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è concessa a tutti i cittadini italiani e dei Paesi europei. La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (art. 2 del D.P.R. 403/98) limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici. - In quali casi può essere utilizzata l’autocertificazione? L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. - Quali certificati possono essere sostituiti dall’autocertificazione? L’autocertificazione può essere sostitutiva di:
- Qual è la validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazioni e di atti notori? Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono. Normalmente i certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati, salvo che norme di legge o regolamentari non dispongano una validità superiore. La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile se l’interessato dichiara che i dati contenuti nel certificato non hanno subito modifiche e sottoscrive tale dichiarazione. Hanno validità illimitata, invece, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati fatti personali che non sono soggetti a modificazioni ( certificati di nascita, di morte, titoli di studio, ecc.). - Ci sono dei casi in cui è ammessa SOLO l’autocertificazione? L’utilizzo ESCLUSIVO dell’autocertificazione è previsto nei casi in cui occorrano: · certificati, estratti e attestati da presentare per le iscrizioni nelle scuole e università; · certificati, estratti e attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione civile; · certificati ed estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti di loro competenza. - Quali sono i casi in cui l’autocertificazione non è MAI ammessa? La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione NON E’ MAI AMMESSA per i certificati: · medici; · sanitari; · veterinari; · di origine; · di conformità all’Ue; · marchi; · brevetti. - Quali sono i casi in cui la Pubblica Amministrazione NON PUO’ più chiedere certificazioni ai cittadini? Nel caso in cui si debba certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, la Pubblica Amministrazione non può più chiedere certificazioni ma è sufficiente l’esibizione di un documento di riconoscimento. La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso. Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio. - È necessario autenticare le autocertificazioni? Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non è prevista l’autentica della firma. L’autentica con le modalità tradizionali rimane per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc…) da parte di terze persone. - Cosa succede per chi non è in grado di firmare la dichiarazione sostitutiva? Gli impiegati delle Pubbliche Amministrazioni devono accettare l’autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l’identità. L’autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l’identità della persona. - Quali sono le sanzioni per i cittadini che forniscono dichiarazioni non veritiere? Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari. Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere. - Quali sono le sanzioni per gli impiegati che non accettano l’autocertificazione e come possono reagire i cittadini di fronte a questa evenienza? I pubblici ufficiali o gli impiegati dell’ufficio pubblico che non ammettono l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei casi consentiti, violano i doveri d’ufficio e possono incorrere nelle sanzioni previste dal Codice penale per omissione o rifiuto di atti d’ufficio, nonché nelle sanzioni disciplinari. La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui i dipendenti richiedano un certificato laddove è sufficiente l’autocertificazione. In caso di rifiuto dell’autocertificazione, i cittadini devono accertarsi di chi è il responsabile della pratica e chiedere per iscritto le ragioni del mancato accoglimento, inviando la richiesta anche al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio che rifiutato l’autocertificazione. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta il pubblico ufficiale o il dipendente incaricato non compie l’atto o non risponde per motivare le ragioni del ritardo o rifiuto, si creano i presupposti per le sanzioni penali che prevedono la reclusione sino a due anni o la multa sino a mille euro, nonché per le sanzioni disciplinari. - Documenti di riconoscimento e di identità: cosa cambia? All’art. 35 viene chiarito che in tutti i casi in cui nel testo unico viene richiesto un documento di identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità: · Il passaporto · La patente di guida · La patente nautica · Il libretto di pensione · Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici · Il porto d’armi · Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente. L’art. 35 inoltre prevede che nel caso il documento sia scaduto possa essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati. |
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